D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 46
Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni
1. Sono comprovati con
dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati,
qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e
politici;
e) stato di celibe, coniugato,
vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del
coniuge, dell'ascendente o
discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi
tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini
professionali;
m) titolo di studio, esami
sostenuti;
n) qualifica professionale
posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione,
di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica
anche ai fini della concessione dei
benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici
obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare
corrisposto;
q) possesso e numero del codice
fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe
tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria
di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante
di persone fisiche o giuridiche, di
tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o
formazioni sociali di qualsiasi
tipo;
z) tutte le situazioni relative
all'adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle
attestate nel foglio matricolare
dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne
penali e di non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale
ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di
essere sottoposto a procedimenti
penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta
conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato
civile;
ee) di non trovarsi in stato di
liquidazione o di fallimento e di
non aver presentato domanda di
concordato.
Articolo 47
Dichiarazioni sostitutive dell'atto
di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente
stati, qualità personali o fatti che
siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta
dal medesimo con la osservanza delle
modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa
nell'interesse proprio del
dichiarante pụ riguardare anche
stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui
egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni
espressamente previste per legge,
nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi,
tutti gli stati, le qualità
personali e i fatti non
espressamente indicati nell'articolo
46 sono comprovati dall'interessato
mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge
preveda espressamente che la
denuncia all'Autorità di Polizia
Giudiziaria e' presupposto
necessario per attivare il
procedimento amministrativo di
rilascio del duplicato di documenti
di riconoscimento o comunque
attestanti stati e qualità personali
dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da
chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. |