STATUTO COMPLETO DEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE (NA)

COMUNE DI MASSA LUBRENSE
(Provincia di Napoli)
(adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 141 Nella seduta del 15 ottobre 1991, divenuto esecutivo per chiarimenti forniti con successivi atti nn. 12 e 13 del 1992, approvati dal CO.RE.CO. - sez. di Napoli nella seduta dei 20.3.1992 - verbo 44 - decisione: «nulla da osservare»)

 

INDICE

Cenni Storici
 

TITOLO I
Principi Fondamentali

Art. 1 - Statuto
Art. 2 - Comune
Art. 3 - Stemma e Gonfalone
Art. 4 - Territorio
Art. 5 - Finalità del Comune
Art. 6 - Principi
Art. 7 - Funzioni del Comune
Art. 8 - Funzioni del Comune nel settore della sanità
Art. 9 - Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico
Art. 10 - Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell' ambiente da inquinamenti
Art. 11 - Compiti del Comune
Art. 12 - Albo Pretorio

TITOLO II
Ordinamento Istituzionale del Comune

CAPO I: Organi istituzionali

Art. 13 - Organi

CAPO II: Consiglio Comunale

Art. 14 - Elezione e composizione
Art. 15 - Durata in carica
Art. 16 - Consiglieri Comunali
Art. 17 - Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo
Art. 18 - Competenze del Consiglio Comunale
Art. 19 - Esercizio della potestà regolamentare
Art. 20 - Commissioni comunali permanenti
Art. 21 - Commissioni speciali
Art. 22 - Commissioni per il regolamento del Consiglio
Art. 23 - Sessioni del Consiglio
Art. 24 - Convocazione dei Consiglieri Consigliere anziano
Art. 25 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni
Art. 26 - Astensione dei consiglieri
Art. 27 - Pubblicità delle sedute
Art. 28 - Presidenza delle sedute consiliari
Art. 29 - Votazioni e funzionamento del Consiglio
Art. 30 - Verbalizzazione
Art. 31 - Pubblicazione delle deliberazioni

CAPO III: Giunta Comunale e Sindaco
SEZIONE I: Elezione della Giunta e del Sindaco

Art. 32 - Elezione del Sindaco e della Giunta

SEZIONE II: La Giunta Comunale

Art. 33 - La Giunta Comunale
Art. 34 - Composizione e Presidenza
Art. 35 - Assessori extraconsiliari
Art. 36 - Elezione della Giunta
Art. 37 - Anzianità degli assessori e delegazioni
Art. 38 - Durata in carica della Giunta
Art. 39 - Mozione di sfiducia costruttiva
Art. 40 - Cessazione di singoli componenti della Giunta
Art. 41 - Funzionamento della Giunta
Art. 42 - Competenze della Giunta
Art. 43 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta
Art. 44 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

SEZIONE III: Sindaco

Art. 45 - Sindaco organo istituzionale
Art. 46 - Competenze del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale
Art. 47 - Assegnazione di compiti e funzioni del Sindaco
Art. 48 - Surrogazione del consiglio per le nomine
Art. 49 - Potere di ordinanza del Sindaco
Art. 50 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

TITOLO III
Partecipazione

CAPO I: Istituti di partecipazione

SEZIONE I: Criteri direttivi

Art. 51 - Partecipazione dei cittadini

SEZIONE II: Riunioni, assemblee, consultazioni

Art. 52 - Riunioni ed assemblee
Art. 53 - Consultazioni

SEZIONE III: Iniziative popolari

Art. 54 - Istanze, petizioni e proposte
Art. 55 - Referendum
Art. 56 - Effetti del referendum consultivo
Art. 57 - Disciplina dei referendum
Art. 58 - Azione popolare
Art. 59 - Pubblicità degli atti amministrativi
Art. 60 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
Art. 61 - Bollettino Ufficiale

CAPO II: Difensore civico

Art. 62 - Istituzione
Art. 63 - Elezione del difensore civico
Art. 64 - Durata in carica e revoca del difensore civico
Art. 65 - Funzioni
Art. 66 - Modalità d'intervento
Art. 67 - Relazione al Consiglio Comunale
Art. 68 - Mezzi del difensore civico
Art. 69 - Trattamento economico

TITOLO IV
Attività Amministrativa

Art. 70 - Svolgimento dell'azione amministrativa

CAPO I: Servizi

Art. 71 - Servizi pubblici comunali
Art. 72 - Gestione diretta dei servizi pubblici
Art. 73 - Aziende speciali ed istituzioni

CAPO II: Forme associative e di cooperazione - Accordi di programma

Art. 74 - Convenzioni
Art. 75 - Consorzi
Art. 76 - Accordi di programma

TITOLO V
Uffici e Personale

Art. 77 - Organizzazione degli uffici e del personale

CAPO I: Organizzazione degli uffici

Art. 78 - Ufficio comunale

CAPO II: Organizzazione del personale

Art. 79 - Disciplina dello status del personale
Art. 80 - Collaborazione esterna

CAPO III: Responsabilità disciplinare del personale

Art. 81- Norme applicabili

CAPO IV: Segretario Comunale

Art. 82 - Stato giuridico e trattamento economico
Art. 83 - Funzioni del Segretario
Art. 84 - Vice Segretario

TITOLO VI
Responsabilità

Art. 85 - Responsabilità verso il Comune
Art. 86 - Responsabilità verso i terzi
Art. 87 - Responsabilità dei contabili
Art. 88 - Prescrizione dell'azione di responsabilità
Art. 89 - Pareri sulle proposte ed attuazione delle deliberazioni

TITOLO VII
Finanza e Contabilità

Art. 90 - Ordinamento
Art. 91 - Attività finanziaria del Comune
Art. 92 - Amministrazione dei beni comunali
Art. 93 - Contabilità comunale: il bilancio
Art. 94 - Contabilità comunale: conto consuntivo
Art. 95 - Attività contrattuale
Art. 96 - Revisione economico - finanziaria
Art. 97 - Tesoreria
Art. 98 - Controllo economico della gestione

TITOLO VIII
Rapporti con altri Enti

Art. 99 - Partecipazione alla programmazione
Art. 100 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
Art. 101 - Rapporti con la Comunità Montana
Art, 102 - Pareri obbligatori

TITOLO IX
Disposizioni finali e transitorie

Art. 103 - Modificazione e abrogazione dello statuto
Art. 104 - Adozione dei regolamenti
Art. 105 - Entrata in vigore
 
 

CENNI STORICI
   

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Secondo gli antichi storici le suggestive coste del territorio lubrense, sede delle mitiche Sirene, da cui il primitivo toponimo di «Sirenusion», videro il passaggio delle navi di Ulisse, che vi avrebbe fondato il famoso tempio di Athena. Ma al di là della leggenda i presunti aborigeni della zona furono due popoli di stirpe italica, gli Ausoni e gli Osci. Di questi ultimi si trova testimonianza in un'iscrizione scoperta pochi anni fa presso l'approdo orientale di Punta Campanella.
Con la formazione di una colonia greca il nome stesso del tempio, «Athenaion», passò ad indicare tutta questa parte estrema della penisola, che però conservò spiccati caratteri ellenistici anche nell' epoca romana, quando fu detta «Promontorium Minervae», nome che appare sulla «Tabula Peutingeriana» (1) (sec. IV) accanto alla prima rappresentazione grafica del tempio.
Solo nel I sec. dell'Impero riuscì ad imporsi l'elemento latino con l'arrivo di eminenti patrizi venuti a trascorrervi ozi e villeggiatura in sontuose dimore, delle quali abbiamo interessantissimi resti.
In quei tempi non vi furono centri abitati di una certa importanza. Un insieme sparpagliato di case di gente che traeva dalla campagna il proprio sostentamento e le dette ville romane era tutto quanto appariva tra il verde di una folta vegetazione.
Inoltre è da ricordare la presenza di veterani di Augusto assegnatari di pezzi di terra da coltivare.
La religione cristiana vi giunse forse già con gli Apostoli, ma si sviluppò con ritardi sostituendo lentamente il culto pagano.
Seguirono nel Medio Evo lunghi periodi assai miseri per le nostre popolazioni, ridotte al vassallaggio ed esposte di continuo alle scorribande di predoni provenienti dal mare, ma ancor più tartassate dalle incursioni saracene.
Intanto prendevano corpo le prime aggregazioni sociali, che stentatamente creavano altre attività che non fossero soltanto quelle agricole, pur restando queste ultime assolutamente preponderanti.
Sorgevano i primi nuclei residenziali che m appresso diedero vita ai «casali» detti poi villaggi, ed infine frazioni, che oggi, di certo molto più consistenti per estensione e per numero di abitanti, formano l'assetto socio-amministrativo del Comune.
Il nome di «Massa» compare dopo la breve dominazione longobarda (sec. VI), ma dovette passare del tempo per affermarsi definitivamente. Massa da «mansa», voce longobarda appunto che stava ad indicare un luogo atto alla coltura. Tale interpretazione è la più attendibile tra le varie etimologie sostenute da alcuni autori. Al nome di Massa fu unito l'aggettivo «pubblica» (938) a significare una massa demaniale, un agro pubblico, evidentemente uno di quelli che appartenevano allo stato sorrentino. L'attributo «lubrensis», proprio dell'episcopato, sostituì quella di «publica» intorno al 1306. Lubrense, cioè della Lobra, (delubrum = tempio), chiesa cattedrale che sorgeva sulla spiaggia di Fontanella. Insieme con l'aggettivo la municipalità assunse a suo stemma la venerata immagine della Vergine della Lobra. Ordinariamente il nome di «Massa» senza aggettivi si riferisce a quello che era il casale della cattedrale, attualmente indicato come centro o capoluogo.
Massa Lubrense fece parte del Ducato di Sorrento con alterne fortune fino all' avvento del regno normanno. Iniziò la sua emancipazione sotto gli Svevi, costituendosi in civitas.
Nel 1273 i suoi cittadini, in maggioranza ghibellini, le procurarono la rappresaglia di Carlo D'Angiò, che reincorporò il territorio in quello di Sorrento.
Seguirono sconvolgenti e confuse vicende fino al 1465, anno in cui si verificò uno degli avvenimenti più tristi nella storia della nostra città, la distruzione del principale casale, quello dell' Annunziata, sede del Vescovo e dell'autorità civile, l'unico munito di torre e di mura, ad opera di Ferrante d'Aragona, che vi aveva posto l'assedio per due anni accampato nella spianata antistante le falde settentrionali della collina.
Giovanna II di Durazzo vi soggiornò in uno splendido palazzo, sui resti del quale nel 1600 il gesuita Vincenzo Maggio innalzò l'imponente edificio del Collegio con annessa un'alta torre di difesa, detta comunemente «il Torrione», importante opera di architettura delle fortificazioni e massimo momento cittadino.
Durante il vicereame spagnuolo, Massa Lubrense attraversò un periodo di travagliate vicende politiche nell' afflizione di una miserevole decadenza morale e civile. Per colmo di sventura frequenti furono le invasioni di corsari turchi che nel 1558 dopo aver compiuto stragi orrende e saccheggi portarono via come schiavi un migliaio e mezzo di persone, in piccola parte poi riscattate.
La minaccia che ininterrottamente veniva dal mare costrinse i massesi ad erigere lungo la costa, ad opportuna distanza, torri di avvistamento, dalle quali si potesse dare l'allarme all'avvicinarsi degli assalitori. Queste torri, quasi tutte ancora esistenti e più o meno in stato di discreta conservazione, rappresentano una caratteristica particolare del paesaggio.
Nel 1656 la peste scoppiata a Napoli qualche anno prima dilagò anche nelle nostre contrade facendovi moltissime vittime.
Finalmente durante la dominazione borbonica anche Massa risenti del progresso dei tempi e all'antica civiltà contadina si affiancarono notevoli attività commerciali e artigiane. Mancando vie di comunicazioni terrestri una cospicua flotta di grosse barche faceva rotta per la capitale ed altri porti del Mediterraneo, con forte movimento di esportazione (prodotti agricoli, capi di bestiame, opere di artigianato) e di importazione, (materie prime, generi di consumo).
Il commercio con Napoli fu talmente intenso che un intero rione presso il molo di attracco fu chiamato «Porta di Massa».
Alla Repubblica Partenopea i Massesi diedero un nobile contributo di uomini e di idee. Tre concittadini Luigi Bozzaotra, Severo Caputo e Nicola Pacifico, impavidi campioni di libertà, scrissero il loro nome nell'albo dei martiri della repressione.
Nel 1808 Gioacchino Murat diresse da massa le operazioni militari contro gli Inglesi che occupavano Capri. Non mancarono cospirazioni carbonare dopo il ritorno dei Borboni sul trono di Napoli, fino alla liberazione del Regno delle Due Sicilie cui seguì l'unità d'Italia.
Nella prima metà di questo secolo sono degne di nota le due ondate di emigrazione verso le Americhe e la Nuova Zelanda, la prima più massiccia, a cavallo dell'Otto-novecento, che continuò anche dopo la prima guerra mondiale, l'altra dopo il secondo conflitto, che vide un considerevole numero di cittadini espatriare anche in Germania in cerca di lavoro e di condizioni di vita migliori. Al contrario l'apertura di cave di pietre (le più importanti quelle di Vitale e di Ieranto, oggi entrambe disattivate) attirò l'immigrazione nel nostro Comune di lavoratori provenienti dalla Sardegna, che senza eccessive difficoltà si inserirono nel contesto sociale massese diventandone parte integrante e assimilandone usi e costumi.
Durante la seconda guerra mondiale un gran numero di sfollati, specialmente da Napoli, che veniva dura. mente bombardata, si alloggiò nelle cosiddette case padronali, in mezzo ai poderi di cui essi stessi erano proprietari per aver i loro antenati appartenenti alla ricca borghesia preferito questa forma d'investimento. E dopo l'armistizio del '43 decine di soldati sbandati, già in forza alle postazioni di difesa costiera delle Tore e di Reoia, trovarono asilo presso famiglie massesi disponibili a umana solidarietà. Molti di essi a guerra finita vi si accasarono e vi rimasero; altri tornarono ai luoghi di origine con le giovani spose. Nel '44 vi furono accolti gruppi di profughi di Cassino e di Netturno e vi stanziarono in avvicendamento di riposo piccoli contingenti di soldati irlandesi (a Massa) e americani (a Sant'Agata).
Gli ultimi decenni sono storia recente di vita democratica e di sviluppo. L'economia agricola. nonostante la crisi del settore, rimane abbastanza florida, mentre la domanda turistica interna ed internazionale è sufficientemente soddisfatta, grazie al potenziamento ed al miglioramento delle strutture ricettive e delle reti di comunicazione. Il livello culturale delle giovani leve è in netto progressivo accrescimento.
Il tutto potrà consentire a Massa Lubrense di stare al passo con i tempi, nella scia delle sue tradizioni di operosità e di civile progresso.

 

TITOLO I
Principi fondamentali

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Art. 1- Statuto

1. Il presente Statuto costituisce l'atto fondamentale che informa e regola la vita della Comunità e le modalità di partecipazione dei cittadini.

Art. 2 - Comune

1. Il Comune di Massa Lubrense è ente autonomo nell' ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente Statuto.
2. Esso va interpretato alla stregua dell'art. 12 delle pre-leggi.

Art. 3 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto con decreto n. 4052 in data 19 luglio 1986 del Presidente della Repubblica ed iscritto nel Libro Araldico degli enti morali, descritto come appresso: d'argento, alla figura della Beata Vergine Maria, di carnagione, movente dalla punta, col vestito di rosso, bordato d'oro, col manto di azzurro bordato d'oro coprente il capo e il corpo, aureolata d'oro coronata alla bizantina dello stesso, accompagnata all'altezza del capo da due piccoli angeli di carnagione, vestiti di azzurro, con le ali azzurre e le braccia protese verso la corona, ella Beata Vergine sostenente il Divino Fanciullo, di carnagione, col vestito di bianco, al naturale, bordato d'oro aureolato e coronato alla bizantina, di oro, benedicente con mano destra, impugnante la crocetta d'oro con la mano sinistra appoggiata sull'emisfero, fondato in punta, d'argento e di verde. Ornamenti esteriori da Comune.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con decreto n. 4052 in data 19 luglio 1986 del Presidente della Repubblica descritto come appresso: drappo d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma descritto al 1° comma con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

Art. 4 - Territorio

1. Il Comune di Massa Lubrense comprende la parte del suolo nazionale confinante a Nord e ad Est con il Comune di Sorrento, a Sud con il golfo di Salerno, ad Ovest con il golfo di Napoli, e si estende per 1971 ettari.
2. Esso è costituito dalle Comunità delle popolazioni e dei territori delle frazioni storicamente riconosciute dalle stesse popolazioni di:
- Massa, capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici centrali;
- Acquara;
- Annunziata;
- Casa;
- Marciano;
- Marina della Lobra;
- Marina del Cantone;
- Monticchio;
- Nerano;
- Pastena;
- Puolo;
- S. Agata su due Golfi;
- Schiazzano;
- S. Francesco;
- S. Maria;
- S. Maria delle Neve;
- Termini;
- Torca.
3. li Comune individuerà e ridefinirà, sentite le popolazioni interessate ai sensi del successivo art. 53, gli ambiti territoriali di ciascuna frazione nonché i nuclei e gli insediamenti di storica memoria, garantendone la relativa tutela, ai sensi delle vigenti leggi entro due anni dall' entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 5 - Finalità del Comune

Il Comune, nell'ambito delle leggi statali e regionali, si impegna a garantire per quanto di competenza;
a) il benessere morale e materiale alla fruizione del tempo libero, allo svolgimento di una generalizzata attività sportiva e al soddisfacimento dei bisogni collettivi della comunità;
b) la conservazione, la valorizzazione, la difesa ed il recupero dell' ambiente e del territorio quali valori assoluti da preservare e custodire nell'interesse della comunità locale, dell'umanità tutta e delle generazioni a venire;
c) l'attuazione piena dei diritti delle persone in uno spirito di solidarietà che coinvolge con particolare riguardo quelli delle categorie sociali meno forti: i minori, i giovani, le donne, gli anziani, gli inabili, i meno abbienti ed i portatori di handicaps;
d) la funzione sociale dell'iniziativa pubblica in economia, anche ai fini occupazionali;
e) lo sviluppo dell'iniziativa privata da orientarsi a fini sociali, particolarmente nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del turismo, del commercio e dei servizi;
f) la tutela, la valorizzazione e il recupero delle tradizioni locali, del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico e paesaggistico quali valori da assicurare prioritariamente alla fruizione della comunità locale nel rispetto dell'ordinamento;
g) forme adeguate di partecipazione per i non residenti;
h) la forte identità e vocazione comprensoriale nell'ambito delle costiere sorrentina ed amalfitana, di cui è parte territoriale integrante.

Art. 6 - Principi

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Comune favorisce la nascita e lo sviluppo delle libere forme associative; persegue la realizzazione dei programmi nel confronto costante con i cittadini in un clima di massima correttezza e trasparenza; favorisce la partecipazione degli enti, delle realtà territoriali frazionali, delle organizzazioni sindacali, delle formazioni sociali, religiose, economiche, culturali, politiche e scientifiche; pubblicizza in forma adeguata gli atti dell'Amministrazione Comunale; garantisce ai cittadini, in forma singola o associata, l'accesso agli atti, alle strutture e ai servizi del Comune; individua come criterio fondamentale la distinzione del ruolo politico da quello amministrativo, valorizzando le competenze degli organi e la professionalità del personale ed individuando le rispettive responsabilità; organizza le proprie strutture in funzione dei bisogni e delle aspettative dei cittadini, uniformandole ai principi dell'economicità, dell' efficienza ed efficacia dei servizi, anche attuando forme di decentramento ricorrendone le condizioni.
2. Costituisce principio di peculiare valore, ricollegandosi all'universalità del nome e dell'immagine delle costiere sorrentina ed amalfitana, di cui Massa Lubrense costituisce il più ampio litorale, la costante ricerca di rapporti con altre comunità e popoli, anche attraverso gemellaggi e scambi culturali.

Art. 7 - Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria collettività, ne cura gli interessi di cui ha la disponibilità e ne promuove lo sviluppo culturale, economico e sociale.
2. Il Comune, con riferimento agli interessi di cui non ha la disponibilità, ha potere di manifestazione e rappresentanza nei confronti degli organi degli altri livelli di governo e di amministrazione al quali è attribuito per legge il potere di provvedere al soddisfacimento degli stessi.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e di tutte le altre Autonomie Locali previste dalla legge n. 142/90 e provvede per quanto di propria competenza alla loro specificazione attuazione.
4. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all' affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

Art. 8 - Funzioni del Comune nel settore della sanità

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.
2. Nello svolgimento dell' attività sanitaria, il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
3. Al fine di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Unità Sanitarie Locali, anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.
4. Il Comune favorisce, d'intesa con il Servizio Sanitario Nazionale, l'istituzione di po1iambulatori e consultori per l'assistenza alla maternità e infanzia, agli anziani ed agli invalidi e per il recupero dei tossicodipendenti.
5. Il Comune, in attuazione del secondo comma dell'art. 40 della legge 5.2.1992, n. 104, disciplinerà con apposito regolamento quanto di propria competenza per gli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge statale e regionale nelle materie indicate dall'art. 40 della legge 104/92.

Art. 9 - Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle materie di cui al precedente art. 5 attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione in applicazione integrale del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Art. 10 - Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica, anche ricorrendo all'opera di associazioni iscritte all' albo di cui al 5° comma del successivo articolo 51.
2. Previene e controlla prioritariamente l'inquinamento dell' aria, del suolo, del mare e delle acque interne.
3. Svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto ed autoveicoli; la rivelazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore.
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 11 - Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del capo I - Tit. IV - del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune si impegna;
a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione e dalla altre Autonomie Locali previste dalla legge n. 142/90 a condizione che le spese sostenute siano a totale carico dell'ente delegante nell' ambito degli stanziamenti concordati all' atto della delega. A tal fine il Comune riconosce all' ente delegante i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo secondo le rispettive competenze;
b) a consentire alla Regione ed alle Autonomie Locali previste dalla legge n. 142/90 di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

Art. 12 - Albo Pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. li Segretario Comunale è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II
Ordinamento Istituzionale del Comune

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CAPO I: Organi Istituzionali

Art. 13 - Organi
1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO II: Consiglio Comunale

Art. 14 - Elezione e composizione
1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
Art. 15 - Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 16 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato; rispondono all'intera Comunità amministrata ed alla propria coscienza degli atti compiuti nell' espletamento dell'incarico elettivo nel rispetto delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti.
2. I Consiglieri entrano in carica all' atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Le eventuali dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale si considerano perfette, efficaci ed altresì irrevocabili fin dalla loro presentazione nei termini e modalità fissati dal regolamento del Consiglio, di cui al successivo art. 22.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legislazione vigente e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause in essa prevista, provvedendo alle sostituzioni.
L'iscrizione all' ordine del giorno della convalida degli eletti comprende; anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.
5. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle eventuali aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
7. I Consiglieri hanno diritto di proposta nelle materie di competenza del Consiglio e di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, nonché diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.
8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non sia conflitto di interesse con l'Ente.

Art. 17 - Gruppi consiliari e conferenze dei capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nominativo del capogruppo entro la prima seduta del Consiglio.
In mancanza di tale comunicazione viene nominato capogruppo il Consigliere «più anziano» del gruppo secondo il presente statuto.
3. È istituita la Conferenza dei Capigruppo convocata e presieduta dal Sindaco secondo le norme previste dal regolamento interno del Consiglio comunale.
4. Il Sindaco, all'atto della convocazione del Consiglio Comunale, sente preliminarmente la conferenza dei Capigruppo, salvo i casi di urgenza. In tale circostanza i Capigruppo possono proporre argomenti da iscrivere all'o.d.g. della seduta del Consiglio, che, seguiranno, in caso di accoglimento, quelli indicati dal Sindaco.

Art. 18 - Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio e l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alla variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nèi sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
6. Il Consiglio nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione provvede il Sindaco nei modi e nei termini di cui all' art. 48 del presente Statuto.
7. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 19 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell' esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta, ovvero da apposita Commissione consiliare permanente, per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.
3. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90 sono pubblicati all' albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
4. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.

Art. 20 - Commissioni comunali permanenti

1. il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte in relazioni alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.
3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
4. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell' attività amministrativa del Consiglio.
5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, dei membri della Giunta e dei consiglieri delegati nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli eventuali enti ed aziende dipendenti dal Comune.
6. Le Commissioni di cui al primo comma, relative alla presente gestione amministrativa, saranno nominate entro mesi sei dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 21 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce:
a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare per materie che esulino dalla competenza delle Commissioni permanenti costituite, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell' attività del Comune;
b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, degli eventuali enti ed aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;
c) Una Commissione che viene consultata dalla Giunta e dal Sindaco su criteri di carattere generale, in base ai quali Giunta ed il Sindaco stessi provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui il Comune partecipa.
2. Un quinto dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una Commissione di inchiesta indicandone i motivi: la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Il regolamento determina le modalità generali di funzionamento delle Commissioni speciali che vengono di volta in volta integrate dalle delibere consiliari di istituzioni delle singole Commissioni.

Art. 22 - Commissione per il regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio nomina una Commissione consiliare per il regolamento interno, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica ed in modo da garantire la presenza in essa, con diritto a voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.
3. La Commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo con il proprio parere, al voto del Consiglio.
4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio regolamento e le modificazioni.
5. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 23 - Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui è posto in discussione il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
3. Le altre sono sessioni straordinarie.

Art. 24 - Convocazione dei consiglieri
(così come modificato con delibera di C.C. n. 12/2005)

1. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio se nominato, convoca i consiglieri con avviso scritto da notificare a domicilio, sentita la conferenza dei capigruppo di cui al precedente art. 17.
2. La prima convocazione del Consiglio comunale neo eletto spetta al Sindaco nei modi e termini previsti dalla legge.
3. Il consigliere anziano è colui che nelle elezioni del Consiglio ha riportato la cifra elettorale più alta costituita dalla somma di voti di lista e di preferenza. A parità di cifra individuale di uno o più eletti l'anzianità è determinata dall' età.

Art. 25 - Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in un altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri, ai sensi dell'art. 127 del Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148.
3. I consiglieri che non intervengano a due sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con le modalità di cui al regolamento.
4. Sarà istituito l'albo delle presenze dei consiglieri alle sedute del Consiglio e delle Commissioni.

Art. 26 - Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso il Comune e verso le eventuali aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 27 - Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
Art. 28 - Presidenza delle sedute consiliari
(così come modificato con delibera di C.C. n. 12/2005)

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
1 bis. Il Consiglio comunale può eleggere al suo interno il Presidente del Consiglio; l’elezione avviene per scrutinio segreto e risulta eletto il consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.
4. Spettano al Presidente del Consiglio, se nominato, tutti i poteri, le competenze, e le indennità attribuite a tale figura dalla legge, nonché i poteri che il vigente regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale conferisce al Sindaco quale presidente delle sedute consiliari.
5. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del consiglio, se nominato, le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo quanto disposto dalla legge.

Art. 29 - Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti
4. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32,lettera n), della legge n. 142/90, si applica, in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa
5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante nella misura prevista dalla legge, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti. Nei casi non esplicitamente previsti da apposite leggi, la rappresentanza della minoranza sarà disciplinata dal regolamento.
6. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 30 - Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
2. Il Consiglio sceglie uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario nei casi e con le modalità previste dalla legge.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. li regolamento stabilisce;
a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;
b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto

Art. 31 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all' albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge n. 142/90.

CAPO III: Giunta Comunale e Sindaco

SEZIONE I: Elezione della Giunta e del Sindaco

Art. 32 - Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dall'art. 34 della legge giugno 1990, n. 142 e dal presente Statuto.
2. Non può procedersi alle votazioni per 1'elezione del Sindaco e della Giunta se non siano stati prima convalidati tanti consiglieri quanti ne sono assegnati al Comune.
3. L'elezione deve avvenire a scrutinio palese, nel termine perentorio di sessanta giorni di cui al comma 2 dell'art. 34 della legge n. 142/90, e con l'osservanza delle norme previste dal medesimo articolo.
4. L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico. sottoscritto da almeno un terzo dei consigli,eri assegnati ai Comune e contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.
5. TI documento programmatico di cui al precedente comma 4 deve essere depositato almeno 24 ore prima della seduta indetta per l'elezione del Sindaco e della Giunta.
6. Nel documento programmatico, il cui contenuto è di libera scelta dei presentatori, questi devono indicare i criteri di fattibilità del programma in relazione alle risorse finanziarie dell'ente.

SEZIONE II: La Giunta Comunale

Art. 33 - La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dai presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 34 - Composizione e Presidenza
(così come modificato con delibera di C.C. n. 45/2000, esecutiva, in vigore dall’8.11.2000)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da sette assessori.
2 In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l’assessore da lui delegato o l’assessore anziano.

Art. 35 - Assessori extraconsiliari
(così come modificato con delibera di C.C. n. 59/2002)

1. Possono essere eletti assessori anche i cittadini di notoria esperienza professionale, culturale, amministrativa, non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere;
2. La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dell'articolo precedente.
3. . . . s o p p r e s s o . . .
4. . . . s o p p r e s s o . . .
5. Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto 'e la loro presenza non concorre ai fini della validità delle stesse.

Art. 36 - Elezione della Giunta

1. L'elezione della Giunta avviene contestualmente con quella del Sindaco, nei modi e termini indicati dalla legge e dall'art. 32 del presente Statuto.
2. La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore comunale.

Art. 37 - Anzianità degli assessori e delegazioni

1. I nominativi dei candidati alla carica di assessore possono essere disposti nella lista degli eligendi di cui all'art. 32 nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista medesima, purché questi facciano di ciò espressa dichiarazione nel documento programmatico oppure nel corso del dibattivo sul documento stesso. In questo caso assessore anziano è il candidato che nella lista occupa il primo posto.
2. Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma non sia stata fatta, assessore anziano è il più anziano di età dei candidati.
3. All'assessore anziano, in mancanza dell'assessore delegato o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell’amministrazione comunale sia quale ufficiale di governo.
4. Nella lista degli eligendi di cui al precedente art. 32, i presentatori della lista medesima, accanto ai nominativi dei candidati alla carica di assessore, possono indicare l'assessore delegato e cioè colui che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento e che, in tal caso, assume la qualifica di Vice Sindaco nonché specifiche competenze ordinate organicamente per gruppi di materie ai candidati assessori stessi.

Art. 38 - Durata in carica della Giunta

I. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto dalla elezione della nuova.
3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 39 - Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta, deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'art. 37 della legge n. 142/90.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.
4. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa

Art. 40 - Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca;
d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio per la relativa surrogazione. Esse si considerano perfette, efficaci ed altresì irrevocabili fin dalla loro presentazione.
3. TI Consiglio procede alla revoca dei singoli assessori su proposta del Sindaco, quando non osservino le linee di indirizzo politico-amministrative stabilite dal Consiglio stesso o non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento programmatico presentato per l'elezione del Sindaco e dalla Giunta.
4. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e per assenza ingiustificata a due sedute consecutive.
5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio su proposta obbligatoria del Sindaco.
6. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 41 - Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso; e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.
9. La Giunta elabora un proprio Regolamento interno da sottoporre ad approvazione del Consiglio comunale.

Art. 42 - Competenze della Giunta

1. In generale la Giunta:
a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco e del Segretario;
b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
c) svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. Nell'esercizio dell'attività propositive, spetta in particolare alla Giunta;
a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
d) proporre al Consiglio:
- le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni.
3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:
a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
b) concludere i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio.
4. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

Art. 43 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio che vanno inviate all'organo di controllo entro cinque giorni dall'adozione.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 44 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate entro dieci giorni dalla loro adozione mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto del comma 2 dell' art. 31 del presente Statuto.

SEZIONE III: Sindaco

Art. 45: Sindaco organo istituzionale
1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione e Ufficiale di Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del Testo Unico 10 gennaio 1957, n. 3
Art. 46 - Competenze del Sindaco quale capo dell' amministrazione comunale

1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:
a) rappresenta il Comune;
b) convoca il Consiglio notificando tempestivamente gli avvisi e lo presiede;
c) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate ai sensi degli artt. 37 e 47; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate e ciascun assessore o consigliere e ne firma i provvedimenti congiuntamente all' assessore o consigliere incaricato ai sensi degli artt. 37 e 47;
d) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
e) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio, della Giunta, della conferenza dei capigruppo;
f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila e che il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;
g) stipula i contratti relativi alla gestione del patrimonio del Comune, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, nonché gli accordi di cui all'art.11 della legge n. 241/90;
h) impartisce direttive nell' esercizio delle funzioni di polizia locale;
i) vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni di legge;
l) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;
m) rappresenta il Comune in giudizio; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
n) sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;
o) sospende, nei casi previsti dagli artt. 91 e 92 del D.P.R. 10.1.57, n. 3, i dipendenti attivando le procedure e le garanzie previste in merito dalla legge;
p) coordina nell' ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio ai sensi dell' art. 18 del presente Statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 47 - Assegnazione di compiti e funzioni dal Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad assessori e consiglieri funzioni istruttorie ed esecutive connesse alle materie non attribuite dal Consiglio Comunale ai sensi del precedente art. 37;
2. li Sindaco può modificare i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi del precedente comma ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno;
3. I compiti e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti comma 1° e 2° devono essere conferiti per iscritto e comunicate al Consiglio;
4. Nell'esercizio delle attività di cui ai precedenti commi gli Assessori e i Consiglieri sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall'art. 85 e segg. del presente Statuto.

Art. 48 - Surrogazione del Consiglio per le nomine

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 18, comma 6, del presente Statuto, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 49 - Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di legge.
3. Il Sindaco, quale Ufficio di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 50 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all' emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.

TITOLO III
Partecipazione

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CAPO I: Istituti di partecipazione

SEZIONE I: Criteri direttivi

Art. 51 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
a) le assemblee e consultazioni anche per singola o più frazioni sulle principale questioni di scelta;
b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. È istituito l'albo delle associazioni operanti nel Comune con finalità di pubblico interesse secondo le modalità che verranno stabilite dal regolamento, da adottare entro tre mesi dall' entrata in vigore del presente Statuto.

SEZIONE II: Riunioni, assemblee, consultazioni

Art. 52 - Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, di cui al precedente comma, che ne facciano richiesta, ogni struttura e spazio idoneo.
3. L'amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale, anche a livello di singola o più frazioni;
a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
4. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio Comunale, ciascuno per le rispettive competenze.
5. Le modalità di uso delle strutture e degli spazi, di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 53 - Consultazioni

1. La Giunta ed il Consiglio Comunale di propria iniziativa o su richiesta di altro organismo comunale delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale di cui al comma 5 del precedente art. 51, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni preventive degli interessati da parte dell'organo competente all'adozione degli atti, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nei procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
5. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

SEZIONE III: Iniziative popolari

Art. 54 - Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio comunale per quanto riguarda le materie di sua competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti. La stessa facoltà è prevista anche ai non elettori del Comune purché in possesso di forniture erogate dall'E.N.E.L. o dal C.A.P.S. per immobili insistenti nel territorio comnna1e.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono. ricevute dai Consiglio Comunali che provvedono a deliberare nel merito entro sessanta giorni.
3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni e le proposte da non meno di duecento elettori o da un'associazione iscritta nell'apposito albo.
4. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo art. 55.

Art. 55 - Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi.
4. Il referendum consultivo può riguardare proposte, modifiche o revoche di atti a contenuto non vincolato o questioni attinenti alle materie di competenza comunale.
5. Il referendum non è ammesso:
a) in materia di imposte, tasse, corrispettivi e tariffe;
b) per gli atti di designazione, nomina, revoca;
c) per gli atti concernenti il personale dipendente del Comune.
6. La indizione è fatta quando lo richiedano almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, presi nella stessa proporzione per ciascuna sezione elettorale.
7. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
8. La conferenza dei capi gruppo ed il Segretario Comunale provvedono alla verifica formale degli atti dell' iniziativa referendaria.
9. Sull' ammissibilità della proposta sottoposta a referendum decide, prima della raccolta delle firme, il Comitato dei Garanti del quale fanno parte il Segretario Generale del Comune e due esperti a livello universitario in materie giuridiche, nominati dal Consiglio comunale. L'indizione del referendum è deliberata dal Consiglio comunale entro 60 giorni dalla comunicazione sull' ammissibilità espressa da predetto Comitato dei Garanti.
10. Il quesito referendario deve rispondere a requisiti di chiarezza e di omogeneità.
11. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
12. Il referendum non può svolgersi nel semestre anteriore alla scadenza naturale del Consiglio comunale.
13. La consultazione referendaria si svolge in un'unica giornata.

Art. 56 - Effetti del referendum consultivo

1. Il referendum si ritiene valido se i votanti saranno in numero pari al cinquanta per cento più uno degli iscritti nelle liste elettorali comunali.
2. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei voti validi espressi. altrimenti è dichiarato respinto.
3. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull' oggetto del quesito sottoposto a referendum.
5. Il Consiglio comunale potrà adottare una decisione difforme all'esito del referendum con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 57 - Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 58 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 59 - Pubblicità degli atti amministrativi

1.. Tutti gli atti dell' amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 60 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre:
a) individua, con le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
c) assicura il diritto dei cittadini di accedere in generale alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione;
d) assicura agli enti alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

Art. 61 - Bollettino Ufficiale

1. Il Comune si dota di un bollettino ufficiale nel quale sono pubblicati, trimestralmente, gli atti del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco indicati dal regolamento che ne stabilisce anche le modalità di diffusione.

CAPO II: Difensore civico

Art. 62 - Istituzione

1. È istituito nel Comune l'ufficio del «difensore civico» quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell' azione amministrativa.
2. Il difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 63 - Elezioni del difensore civico
(così come modificato con delibera di C.C. n. 59/2002)

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati a mezzo tre votazioni discontinue. Se in nessuna delle prime due votazioni si raggiunge il risultato favorevole di due terzi, alla terza ed ultima votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Sindaco pone all'ordine del giorno del Consiglio comunale la prima elezione del difensore civico entro un anno dall' entrata in vigore dello Statuto.
3. La votazione avviene per schede segrete.
4. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto per preparazione ed esperienza nelle materie oggetto dell’attività comunale, diano la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio.
5. L'incarico di difensore civico è incompatibile con altra carica elettiva pubblica.
6. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
7. . . . s o p p r e s s o . . .

Art. 64 - Durata in carica e revoca del difensore civico

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore, la cui elezione è posta all' ordine del giorno della prima seduta consiliare susseguente all'insediamento.
3. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati a mezzo tre votazioni discontinue, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, anche su azione dei cittadini. Se in nessuna delle prime due votazioni si raggiunge il risultato di due terzi, alla terza ed ultima votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. In caso di dimissioni, decadenza o di cessazione dalla carica per qualsiasi altra regione, il Consiglio comunale provvederà alla sua sostituzione nella prima seduta utile.

Art. 65 - Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, presso gli eventuali enti ed aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l' eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

Art. 66 - Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o di eventuali enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi trenta giorni senza che abbia ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.
2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell' affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.
3. In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario comunale.
4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale e dagli eventuali enti ed aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i dipendenti che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.
5. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l' autorità giudiziaria penale.

Art. 67 - Relazione al Consiglio comunale

1. Il difensore civico invia al Consiglio comunale, per il tramite del Sindaco, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportuna.

Art. 68 - Mezzi del difensore civico

1. L'amministrazione comunale assegna al difensore civico locali opportunamente arredati e personale sufficiente individuato nell' organico del Comune.

Art. 69 - Trattamento economico
(così come modificato con delibera di C.C. n. 59/2002)

1. Al difensore civico spettano l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli assessori comunali, nonché l’indennità di funzione nella misura corrispondente al 40% di quella riconosciuta agli Assessori comunali lavoratori autonomi.

TITOLO IV
Attività amministrativa

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Art. 70 - Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati attua forme di cooperazione anche consortile con altri enti territoriali e non.
4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce i servizi pubblici.

CAPO I: Servizi

Art. 71 - Servizi pubblici comunali

l. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 72 - Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell' esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un' azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all' art. 3 del D. P. R. 1 ottobre 1986, n. 902.

Art. 73 - Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto, che prevedrà anche l'ordinamento ed i relativi organi di gestione.
2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di «istituzioni», organismi dotati di sola autonomia gestionale, il cui ordinamento e funzionamento sono disciplinato dal presente Statuto e da regolamenti comunali.

CAPO II: Forme associative e di cooperazione Accordi di programma

Art. 74 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo ordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 75 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 74 del presente Statuto, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 76 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull' opera o sugli interventi o sui programmi di intervento l promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 27 della legge n. 142/90, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V
Uffici e personale

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Art. 77 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

CAPO I: Organizzazione degli uffici

Art. 78 - Ufficio comunale

1. L'ufficio comunale si articola in sezioni sulla base del provvedimento n. 1651/M/287/3090 del 5.6.91 della CCFL di Roma.
2. Nella sezione si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell' ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell' ente stesso nell' ambito di una materia o di più materie appartenenti per quanto possibile ad un'area omogenea.
3. La sezione può articolarsi in «servizi» ed anche in unità operative.
4. Gli uffici e servizi sono organizzati per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

CAPO II: Organizzazione del personale

Art. 79 - Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinate con il regolamento del personale:
a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
b) i procedimenti di costituzione, modificazione. di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali;
g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell' amministrazione.
2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. La dotazione organica della sezione è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate alla sezione stessa, integrate e necessarie per il suo funzionamento.
L'insieme degli organici delle sezioni costituisce l'organico generale.
5. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.
6. Il Consiglio comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulterebbe dagli accordi sindacali ai sensi. dell'art. 3 della legge n. 93/ 83.

Art. 80 - Collaborazione esterna

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all' amministrazione devono stabilirne:
- la durata che, comunque non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

CAPO III: Responsabilità disciplinare del personale

Art. 81 - Norme applicabili

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.
2. La commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.
3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

CAPO IV: Segretario comunale

Art. 82 - Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

Art. 83 - Funzioni del Segretario

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività;
b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
d) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune la sezione responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale e cura che il responsabile di ciascuna sezione provveda ad assegnare a sè, o ad altro dipendente addetto alla sezione stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché, eventualmente, all'adozione del provvedimento finale.
2. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco.

Art. 84 - Vice Segretario

1. Il Comune ha un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.
2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento.

TITOLO VI
Responsabilità

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Art. 85 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivati da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che ne vengano a conoscenza, direttamente o in seguito al rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono fame denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 86 - Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che nell' esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall' amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti di terzi che l'amministrazione o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all' atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 87 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro del Comune deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte di Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 88 - Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell' azione di responsabilità. nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 89 - Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Il Segretario comunale, il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazioni espresse ai sensi degli artt. 18 e 41 del presente Statuto.
2. Il Segretario, unitamente al responsabile del servizio preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO VII
Finanze e contabilità

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Art. 90 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 91 - Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie:
b) addizionali e compartecipazioni .ad imposte erariali e regionali:
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali:
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 92 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, esso viene rivisto, di regola, ogni 10 anni.
Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il responsabile di ragioneria.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art. 93 - Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 5, art. 55, della legge n. 142/90.

Art. 94 - Contabilità comunale: conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia e di efficienza dell' azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 96 del presente Statuto.

Art. 95 - Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.
3. La deliberazione deve indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o l'assessore delegato.
5. il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune i contratti di cui al comma 1.

Art. 96 - Revisione economico - finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri scelti in conformità al disposto dell'art. 57 della legge n. 142/90.
2. Qualora, in una sola votazione non risultino eletti tutti i revisori di cui all'art. 57 della legge n. 142/90, la stessa è nulla; la votazione deve essere ripetuta nella stessa seduta e fino all' elezione del collegio nella sua interezza.
3. A parità di voti sarà nominato il revisore più anziano di età.
4. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull' espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.
5. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
6. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
7. Il collegio dei revisori può assistere, su invito, alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.
8. Nella relazione di cui al comma 5 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
9. il collegio dei revisori ha il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
10. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell' ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio per il tramite del Sindaco.
11. Ai revisori dei conti è corrisposto il trattamento economico annuo stabilito per legge e comunque stabilito dal Consiglio comunale all' atto della nomina.

Art. 97 - Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate dei ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 702/78, convertito nella legge n. 3/79.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della legge n. 142/90, nonché da apposita convenzione.

Art. 98 - Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono al Sindaco; questi ne riferisce alla Giunta.
3. La Giunta in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige trimestralmente per il Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.
4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all' art. 1 ,bis del D.L. n. 318/86, convertito nella legge n. 488/86, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO VIII
Rapporti con enti

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Art. 99 - Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 100 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le nonne emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 101 - Rapporti con la Comunità Montana

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.
2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 102 - Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione. progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO IX
Disposizioni finali e transitorie

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Art. 103 - Modificazioni e abrogazione dello Statuto
(così come modificato con delibera di C.C. n. 59/2002)

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco, di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, o della Giunta comunale o di almeno un quinto degli elettori del Comune, con la procedura di cui all'art. 4, comma 3 della legge n. 142/90.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o 11 abrogazione I totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall' entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.
5. . . . s o p p r e s s o . . .

Art. 104 - Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale, quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti. sono deliberati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 105 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed affisso all' albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

 

Adottato dal Consiglio Comunale con atto n, 141 nella seduta del 15 ottobre 1991, divenuto esecutivo per chiarimenti forniti con successivi atti nn. 12 e 13 del 1992. approvati dal CO.RE.CO. - sez. di Napoli nella seduta del 20.3.1992 . verb. 44 - decisione: «nulla da osservare».

 

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